Interessante è dir poco


ATTENZIONE! Questo post ha piu' di sei mesi, le informazioni possono non essere aggiornate. ****************************************************************************************************** ******************************************************************************************************

E parlo ancora una volta di… ThePirateBay. Lo so lo so: sempre con ’sta storia ormai trita e ritrita. Però stavolta ne ho letta una che sa di cacio sui maccheroni. Dunque, tutti conoscete a memoria ciò che ha fatto scrivere il magistrato di Bergamo sul sito della baia (sito sotto sequestro bla bla bla…), ma non tutti sapete dove venite portati quando vi fanno leggere sito sotto sequestro bla bla bla… Okay, l’IP che ospita il reindirizzamento dei pirati è 217.144.82.26. Adesso provate a copiare l’ip che vi ho segnalato a questo Reverse DNS. Cosa vi dice? A me che:

DNS Server Response:
NXDOMAIN

Failure! Unfortunately we were unable to resolve Reverse DNS for the IP address you entered. Contact your ISP or e-mail administrator to modify these settings.

Ma a Matteo Flora dice dell’altro: molto, ma moooolto interessante.

E se non siete ancora convinti, vedetevi questo video girato sempre da Matteo: vi darà delucidazioni su cosa fanno oltre al reindirizzamento. Buona visione.

Immagine anteprima YouTube

Update: se ne sono accorti anche i pirati e lo scrivono sul loro blog.

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  1. #1 di lufo88 il 18 agosto 2008 - 15:36

    il gip di bergamo è un perfetto imbecille, l’avevo detto.

  2. #2 di Jack il 18 agosto 2008 - 15:44

    Sul blog della baia, un commento dichiara che il reindirizzamento avviene solo tramite fastweb. Francamente ho i miei dubbi, però una letterina al garante io la scriverei ;)

  3. #3 di Jack il 18 agosto 2008 - 15:57

    Ho appena scritto al garante, se volete farlo anche voi ho un indirizzo dal quale copiare il testo della mail, oppure, lo stesso testo, ricopiarlo da questo commento. Fate voi. http://www.alcei.it/index.php/archives/129

    Questa la mail:

    Al Garante della Privacy (garante@garanteprivacy.it) e per conoscenza a ALCEI (alcei@alcei.it)

    Oggetto: Segnalazione ex art. 141 c. I lett. b) DLGV 196/03 – procedimento penale n. 3277/08 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo – Ord. GIP Tribunale di Bergamo 1 agosto 2008 – possibile trattamento illecito di dati personali a danno di terzi estranei al procedimento

    Signor Garante,
    Desideriamo portare alla sua attenzione i fatti che qui descriviamo, per chiederle di verificare se sia stata violata la normativa sul trattamento dei dati personali e – se si – di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.
    1 – L’antefatto
    Nell’ambito di una indagine penale sollecitata da un’associazione rappresentativa dell’industria discografica italiana, e avente ad oggetto un sito internet localizzato presumibilmente in Svezia, “accusato” di contenere una raccolta di link a materiale illecitamente duplicato, con ordinanza del 1 agosto 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disposto il sequestro preventivo del sito thepiratebay.org tramite imposizione agli internet provider italiani di inibire l’accesso al sito in questione, al relativo dominio e al numero IP ad esso associato.

    2 – Il fatto
    Nella fase di attuazione, questo provvedimento sarebbe stato “messo in pratica”, eccedendo l’ordine del giudice e facendo in modo che i tentativi degli utenti di connettersi al dominio “sequestrato” vengano indirizzati sul numero IP 217.144.82.26, associato a server localizzati in Inghilterra, e apparentemente associato al dominio pro-music.org, un’associazione di discografici che ne tutela marchi e proprietà intellettuale.
    Se quanto sopra corrispondesse al vero, allora un’associazione privata, estranea alla giurisdizione italiana, sta raccogliendo dati di navigazione che, una volta incrociati con quelli in possesso degli operatori di accesso, consentirebbero l’identificazione e la possibile denuncia penale di terzi del tutto estranei alle vicende del procedimento bergamasco. Siamo, in altri termini, di fronte a una “variazione sul tema” del “Caso Peppermint” di cui l’Autorità si è già occupata.

    3 – Il fondamento di questa segnalazione
    Non intendiamo, ovviamente, entrare nel merito dell’indagine penale, che seguirà il suo corso nei modi stabiliti dalla legge.
    Ci domandiamo, tuttavia, se sia conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali:
    a – “sequestrare” una risorsa di rete imponendo a soggetti terzi – gli internet provider – di impedirvi l’accesso, considerato che nel codice di procedura penale non sembra rinvenirsi traccia di una norma che consenta di attuare il sequestro preventivo nei modi stabiliti dall’ordinanza del GIP di cui sopra, traducendosi tale modalità in una illegittima estensione del provvedimento a soggetti estrani al procedimento,
    b – consentire che il filtraggio degli accessi a un dominio – quale che sia – possa essere eseguito dirottando gli accessi in questione verso una risorsa di rete al di fuori della giurisdizione italiana, gestita da soggetti privati con uno specifico interesse economico nel procedimento penale, consentendo a questo soggetto di “andare a pesca” di dati di traffico che potranno poi essere utilizzati nei modi più disparati.

    4 – Implicazioni per il rispetto dei diritti civili
    Lo stato di fatto che abbiamo segnalato – se si dimostrasse effettivamente tale – segnerebbe una gravissima lesione dei diritti civili di cittadini del tutto estranei a un’indagine penale, oltre a stabilire la legittimità di un inaccettabile metodo investigativo (il “sequestro” tramite intercettazione delle richieste di accesso a una risorsa di rete”) che si tradurrebbe in una vera e propria “pistola puntata alla tempia” di chiunque fornisca contenuti anche solo “sgraditi” tramite la rete internet.
    Non abbiamo mai avallato forme di illegalità di qualsiasi specie, ma nello stesso tempo abbiamo sempre invocato la necessità del rispetto delle regole nell’applicazione della legge.
    Siamo intransigenti sostenitori del principio stabilito dall’art. 27 comma II della Costituzione italiana, che stabilisce la personalità della responsabilità penale e riteniamo barbari e inaccettabili tutti i tentativi di superare questa norma di grande civiltà giuridica, in nome della tutela di interessi economici di parte, come quelli delle lobby del diritto d’autore, che non hanno e non possono avere una posizione di preminenza sui diritti della persona.

    La redazione e i lettori di OpenWorld

  4. #4 di Jack il 18 agosto 2008 - 16:07

    Ne parlano anche Daniele Minotti, Dario Salvelli, Ale Longo, Berny etc…

  5. #5 di lufo88 il 18 agosto 2008 - 16:21

    ottimo. Già sottoscritta. :)
    Sul blog di daniele dice che il “problema” è con la 3 e non con fastweb. Boh.

  6. #6 di lufo88 il 18 agosto 2008 - 16:35

    Ho visto il video e non mi convince, forse a causa anche di scarse competenze nel settore. Se premo logout (cioè esco dal mio profilo) i miei cookie sono cancellati (se hanno impostato bene le cose). Questo non lo posso sapere ma, avrei apprezzato un test dove esce con un browser e rientra con l’altro senza dover usare le credenziali. Così convince poco.

  7. #7 di intercettazioni il 19 agosto 2008 - 22:34

    C’è già stato un intervento del garante per un caso analogo a favore dei navigatori. Se le cose stanno efettivamente come sospettato, accadrà di nuovo.

  8. #8 di Sbronzo di Riace il 23 agosto 2008 - 17:58

  9. #9 di Jack il 30 agosto 2008 - 13:51

    un modo alternativo per aggirare i provider lo spiega Gaspar (tanto facile quanto logico)

  10. #10 di lufo88 il 30 agosto 2008 - 14:48

    Che pirla che sono! Come ho fatto a non pensarci? :(
    Così per giunta la velocità è pure aumentata ^^

    La soluzione funziona per chi ha il solo blocco dei dns. Se è bloccato tramite IP l’unica soluzione è vidala (tor+privoxy).

I commenti sono stati disattivati.

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