Lo Stalking indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
In Italia non esisteva una legge specifica che condannava tale comportamento, o se esisteva, era direttamente imputabile alle molestie di varie forme e doveva essere stata commessa per almeno un paio di volte. Oltretutto, tale molestia, doveva avvenire in luogo pubblico e portare ad “un perdurante e grave stato di ansia o di paura” tali “da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Ciò significa che poteva essere denunciato soltanto chi commetteva stalking in forma fisica: se veniva commessa una molestia via telefono – o ancor più via internet – non poteva essere contestata in nessun modo.
Il 30 gennaio il Ministro Carfagna aveva presentato un disegno di legge che avrebbe regolato lo stalking anche in via telematica. Approvato in Parlamento il 18 febbraio, il Governo, con la frequente procedura del decreto, ha approvato in forma definitiva il 24 febbraio (ma entrato in vigore l’indomani della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 25 febbraio) saltando la procedura di discussione in Senato, un nuovo emendamento che dice così:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»
Dunque: verrà condannato con una pena da sei mesi a quattro anni chi minaccia o molesta provocando un perdurante stato di ansia o di paura. Però, con che misura viene quantificato lo stato d’ansia perdurante non viene menzionato. Inoltre è inflitta l’aggravante se a commettere lo stalking sarà un familiare o un coniuge separato, divorziato o che abbia avuto una relazione precedente con la vittima, o a danni di un minore, di una donna incinta o ad un disabile. Questo è un dato secondo me sottovalutato, visto che la maggior parte dei casi di minacce e molestie vengono commessi da familiari e/o ex coniugi, e spesso ci vanno di mezzo sia i minori che i disabili. Eventualmente sarebbe stato più giusto deliberare al contrario: il massimo della pena per tutti, ma con le attenuanti se il colpevole non ha vincoli di parentela con la vittima o che questa non sia un minore, una donna incinta o un disabile. È molto più facile andare per esclusione, che per aggravanti.
Tuttavia credo che sia stato fatto un enorme passo avanti contro il reato di stalking, però credo anche che questa legge dovrà ulteriormente essere migliorata nei termini e nelle modalità di esecuzione. E poi siamo sicuri che i colpevoli non verranno scarcerati dopo pochissimo tempo per un indulto qualsiasi o perché la Giustizia italiana è come al solito di una lentezza esasperante? Non sarebbe stato meglio farla passare, questa legge, assieme alla tante volte rimandata riforma sulla Giustizia? Mi auguro che la pena per questi infimi reati sia certa, e non, come capita sempre più spesso, un paliativo per dimostrare all’opinione pubblica che il Governo sta facendo qualcosa per assicurare alla Giustizia i criminali. La gente non vuole pene severe, vuole la certezza della pena con i malviventi in carcere quando delinquono. E che ci restino per tutto il tempo per cui sono stati condannati.





