Perché Scaglia è ancora in carcere? Se lo chiede Il Foglio in un editoriale che fa il punto della situazione dell’ex ad Fastweb dopo 68 giorni di carcere per reati amministrativi. Per i reati commessi da Scaglia – riciclaggio, falsa fatturazione, ed evasione fiscale dovuto al mancato pagamento dell’Iva - i precedenti ci dicono che gli inquisiti, dopo essere stati interrogati e accusati dei reati a loro ascritti, vengono rilasciati se le condizioni lo consentono: inquinamento delle prove e rischio di fuga in primo luogo. Scaglia, al momento dell’arresto, si trovava all’estero per lavoro, ma appena avvertito dell’ordine di custodia nei suoi confronti ritornò in Italia e si consegnò alla giustizia. Secondo il Foglio per Silvio Scaglia è stato usato un metro di misura senza precedenti.
L’accusa rivolta a Scaglia riguarda un reato associativo, un concetto che ha subìto negli anni un ampliamento talmente generico da consentire oggi il suo uso contro persone sulle quali non esistono prove che abbiano commesso direttamente reati. Scaglia ha fornito la sua versione dei fatti, che risalgono al periodo che va dal 2003 al 2007. A quel punto, se si fosse applicato correttamente l’articolo 274 del codice di procedura penale, Scaglia avrebbe dovuto essere scarcerato. Non può inquinare prove su atti compiuti (o meno) anni fa, non può reiterare il reato, perché non ne esistono le condizioni materiali, non può essere sospettato di voler fuggire, visto che è rientrato spontaneamente per chiarire la sua posizione.
Scaglia, si è detto in un primo tempo, non si è “ravveduto”, il che non può certo essere richiesto a un inquisito che si proclama innocente. Poi il Tribunale del riesame presieduto da Giuseppe D’Arma ha rigettato la richiesta di scarcerazione con l’argomento specioso dello stile di direzione di Scaglia, che secondo il giudice “aveva una visione aziendale assolutamente accentratrice, quasi al limite del dispotico”. E allora? Questa circostanza può tutt’al più essere impiegata per avvalorare l’accusa, in base al discutibile principio del “non poteva non sapere”, che può essere usato in un dibattimento, ma non costituisce motivo valido di detenzione preventiva.
L’ultima giustificazione addotta dalla procura appare particolarmente inquietante. Scaglia non ha “patteggiato” il suo rientro, quindi non ha diritto che di questo si tenga conto per la scarcerazione. Questo del patteggiamento obbligatorio è l’indizio di una volontà di onnipotenza della procura, che naturalmente non ha riscontro nella legge. Poi è calato il silenzio su Scaglia, che resta dimenticato in galera da presunto innocente, solo perché non accetta di “patteggiare”, cioè di rinunciare al suo inalienabile diritto alla difesa. In uno stato di diritto questo comportamento inquisitorio della magistratura, che utilizza la detenzione preventiva per estorcere confessioni e ammissioni, dovrebbe essere considerato per quel che è: una tortura. Sarebbe ora che le voci dei garantisti di ogni parte si facessero sentire, forti e chiare, in difesa di un principio oltre che di una persona.
Quindi se per la Procura il patteggiamento della pena - ovvero l’ammissione di colpevolezza – è sinonimo di buona volontà, se per il Tribunale del riesame Scaglia non può essere rilasciato perché dispotico e se per la Magistratura la detenzione preventiva deve essere usata per estorcere confessioni, allora sì: Scaglia deve rimanere in carcere.
Se invece la volontà di difendersi è un diritto di tutti, se guidare un’azienda dispoticamente è al massimo un problema personale e non penale, se la detenzione preventiva viene usata nei casi ove lo prescrive la legge, allora assolutamente no: Scaglia deve essere liberato come prescrive la legge.
Dunque perché Scaglia è ancora in carcere?





